Dichiarazione congiunta di BEOC e WRI

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Traduciamo la dichiarazione congiuntafatta da BEOC e WRI a sostegno del boicottaggio degli obiettori di coscienza greci al Comitato di esame di coscienza

Il Bureau Europeo per l’obiezione di coscienza e la War Resisters’ International sostengono il boicottaggio degli obiettori di coscienza greci al Comitato di esame di coscienza

Tenendo a mente il fatto disdicevole che, nonostante i numerosi appelli, per decenni le Autorità greche hanno violato il diritto umano dell’obiezione di coscienza al servizio militare, il Bureau Europeo per l’obiezione di coscienza e la War Resisters’ Internationalsostengono il rinnovato appello per il boicottaggio del comitato d’esame di coscienza (comitato consultivo speciale che esamina le richieste di obiezione di coscienza), il quale è stato emesso dall’associazione degli obiettori di coscienza greci.

Inoltre, esprimiamo la nostra solidarietà con gli obiettori di coscienza che hanno già aderito al boicottaggio o lo faranno in futuro, incluso Alexandros Kokkalis che ha già pubblicamente dichiarato che si rifiuterà di essere esaminato il 30 Maggio 2018. Rispetto a ciò, esprimiamo particolare solidarietà con l’obiettore di coscienza Hristos Kokkolis che, assieme ad altri due obiettori, si è unito al boicottaggio a dicembre 2016 ed ha recentemente visto rifiutata la sua istanza dal nuovo vice Ministro della Difesa, dietro raccomandazione del comitato.

Sollecitiamo quindi le Autorità greche a garantirgli immediatamente lo status di obiettore di coscienza e di permettergli di svolgere il servizio civile alternativo.

Noi vorremmo sottolineare che la legislazione greca non esclude il riconoscimento dei richiedenti che non sono stati intervistati dal comitato, dal momento che la stragrande maggioranza degli obiettori di coscienza in Grecia (Testimoni di Geova) viene riconosciuta senza intervista, ed anche se ad un richiedente è richiesto di presentarsi di fronte al comitato e non lo fa, la legislazione stabilisce esplicitamente che la sua richiesta debba comunque essere esaminata. Quindi, la partecipazione al boicottaggio ed il rifiuto ad essere esaminati dal comitato non può costituire motivo di rigetto.

Ribadiamo inoltre la nostra richiesta di abolizione dell’esame delle richieste da parte del comitato speciale (noto anche come comitato per l’esame di coscienza) ed anche un’applicazione automatica delle disposizioni per il servizio alternativo per tutti coloro che ne facciano richiesta e per tutti coloro che sono stati finora respinti, qualora il loro caso sia ancora pendente.

Tale posizione è sostenuta dal Parlamento Europeo che ha affermato che “nessuna Corte o Commissione può penetrare la coscienza di un individuo” ed ha sostenuto che una dichiarazione indicante le ragioni deve essere sufficiente affinchè qualcuno venga riconosciuto come obiettore di coscienza.1

La stessa posizione è stata adottata dalla Lega ellenica per i diritti umani,la più longeva organizzazione greca per i diritti umani e membro permanente della International Federation of Human Rights (FIDH).

Anche l’Ombudsman greco ha dichiarato che “l’intervista personale al fine di accertare le ragioni di coscienza è una contraddizione di termini, infatti essa sottopone un moto interno ad un esame di sincerità.”3

La pratica diffusa in altri stati di accettare la richiesta di obiezione di coscienza come valida senza un’inchiesta è ben vista sia dalla Commissione Onu per i Diritti Umani4 che dal Consiglio Onu per i Diritti Umani5 che l’ha succeduta.

Ad ogni modo, l’attuale procedura utilizzata in Grecia, con funzionari militari che prendono parte al comitato consultivo e con il (vice) Ministro della Difesa nazionale che prende la decisione finale, viola chiaramente la normativa e gli standards internazionali – compresi quelli stabiliti nel 1967 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, che richiedono, inter alia, che l’organo decisionale debba essere interamente slegato dalle Autorità militari e che la sua composizione debba garantire la massima indipendenza ed imparzialità.6 Per questo, il Comitato Onu per i Diritti Umani,7 il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa,8 ed il Relatore Speciale sulla libertà di religione o credo,9 hanno tutti raccomandato alla Grecia di passare la valutazione delle richieste di obiezione di coscienza dal Ministero della Difesa nazionale ad un dipartimento civile indipendente ed in pieno controllo alle Autorità civili.

Per più di 50 anni, la Grecia ha fallito nell’adeguare la propria legislatura agli standards minimi internazionali rispetto al diritto di obiezione di coscienza, specialmente per quanto concerne la concessione dello status di obiettore.

Pertanto, sosteniamo a pieno gli obiettori di coscienza che hanno deciso di intensificare la lotta per i loro diritti.

Sollecitiamo le Autorità greche ad adempiere ai propri impegni ed a modificare immediatamente la legislazione di riferimento e così permettere di svolgere il servizio civile alternativo a tutti gli obiettori di coscienza che desiderino farlo.

Bureau Europeo per l’Obiezione di Coscienza (EBCO-BEOC)

War Resisters’ International (WRI)

1 Risoluzione del Parlamento Europeo (1-546/82), [altrimenti nota come Risoluzione Macciocchi] del 7 febbraio 1983, così come pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C68, 14 Marzo 1983, para. 3, pag. 15. Si veda anche la Risoluzione del Parlamento Europeo sull’obiezione di coscienza ed il servizio alternativo (A3-15/89), [altrimenti nota come Risoluzione Schmidbauer], così come pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C291, il 13 ottobre 1989, para. A, pag. 123 e para. 4 pag. 124.

2 Lettera della Lega ellenica per i diritti umani al Ministro della Difesa nazionale, 30 Gennaio 2005, para. 6 [disponibile in greco]

3 Ombudsman, Rapporto speciale 2013, “Combattere la discriminazione”, p. 110. Disponibile in greco al link https://www.synigoros.gr/resources/docs/10-diakriseis.pdf

4 Commissione Onu per i Diritti Umani, Risoluzione 1998/77, Obiezione di coscienza al servizio militare, 2 aprile 1998 (E/CN.4/RES/1998/77), para. 2.

5 Consiglio Onu per i Diritti Umani, Risoluzione 24/17 (A/HRC/RES/24/17) dell’8 ottobre 2013, para. 7 disponibile al link http://undocs.org/A/HRC/RES/24/17

6 Consiglio d’Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione 337 (1967), Diritto di obiezione di coscienza, para. B2.

7 Comitato Onu per i Diritti Umani, Osservazioni conclusive al secondo rapporto periodico della Grecia (CCPR/C/GRC/CO/2), 3 dicembre 2015, paras. 37-38. Disponibile al link http://undocs.org/CCPR/C/GRC/CO/2; ed Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Grecia (CCPR/CO/83/GRC), 25 aprile 2005, para. 15. Disponibile al link http://undocs.org/CCPR/CO/83/GRC

8 Rapporto del Commissario per i Diritti Umani Alvaro Gil-Robles alla sua visita alla Repubblica Ellenica, 2-5 giugno 2002, CommDH(2002)5, para. 18.

9 Consiglio economico e sociale dell’Onu, Commissione per i Diritti Umani, Diritti Civili e Politici, inclusa la questione dell’intolleranza religiosa, Addendum, Sommario dei casi trasmessi al governo e risposte ricevute, E/CN.4/2006/Add.1, del 27 marzo 2006, para. 139. Disponibile al link http://undocs.org/E/CN.4/2006/5/Add.1

 

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